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| Alcuni aspetti dell'attivitą di consulenza finanziaria ...leggi l'articolo per esteso |
| Per chi esercita l'attivitą di intermediario professionale vale, invece,
l'art. 21 del Testo Unico per i servizi d'investimento che il legislatore ha
esteso anche alla consulenza finanziaria. Innanzitutto, vi sono due regole generali che sottendono all'attivitą del
consulente, la prima secondo la quale gli intermediari devono essere al corrente, prima di ogni
attivitą, della situazione finanziaria del cliente e della sua esperienza ad
investire. L'intermediario che esercita attivitą di consulenza viene equiparata dalla Consob a chi gestisce un portafoglio d'investimento, applicando agli stessi il D.Lgs n. 58/1998, testo unico in materia di intermediazione finanziaria. Oltre alla disposizione dell'art. 21 del T.U.F. citato, č necessario
riferirsi anche ad un Regolamento della Consob, il n. 58/1998, che prevede
ulteriori norme comportamentali per il consulente finanziario, secondo il quale
colui che offre consulenza finanziaria, non deve recare danno ad un investitore
per agevolarne un altro, deve eseguire con celeritą le disposizioni impartite
dal cliente e deve sempre rispettare le regole del mercato in cui agisce. sottocategoria: Investimenti- ...leggi l'articolo per esteso |
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